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Ecobonus 110%: ecco le 10 cose da sapere per ristrutturare casa

Il Superbonus 110% è l’incentivo previsto dal Decreto Rilancio che ha l’obiettivo di rendere le nostre case più efficienti, migliorando la classe energetica a costo zero per i cittadini. In questo articolo ripercorriamo le 10 cose da sapere per  ristrutturare casa sfruttando l’opportunità del Super Ecobonus.

Ecco le 10 cose da sapere per ristrutturare casa sfruttando l’opportunità del Superbonus 110%

1. Validità dell’Ecobonus 110% previsto dal Decreto Rilancio

La maxi agevolazione è in vigore per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.

2. Tipologie di immobili incluse nell’Ecobonus 110%

Possono usufruire dell’agevolazione sia interi condomìni sia abitazioni singole (villette indipendenti e villette a schiera). Si può trattare di edifici esistenti ma anche di demolizioni e ricostruzioni.

Il superbonus si può richiedere sulla prima e seconda casa al netto della quota parte che riguarda le parti comuni dell’edificio. 

Dall’agevolazione sono invece esclusi gli interventi su ville, castelli e case di lusso, corrispondenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

3. Vincolo della conformità dell’immobile

L’immobile oggetto di riqualificazione deve necessariamente essere conforme sotto il profilo edilizio ed urbanistico. Quindi è necessario verificare che non ci siano abusi o difformità rispetto a quanto registrato in Catasto, ad esempio richiedendo ad un tecnico abilitato una Relazione di conformità urbanistica e catastale.

4. Chi può fare richiesta per l’Ecobonus 110%

Possono richiedere il Superbonus i condomìni, persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, IACP, cooperative di abitazione, Onlus e società sportive. Può fare richiesta del bonus il proprietario, ma anche il nudo proprietario, che è titolare dell’usufrutto, il locatario, il comodatario, purché con il consenso del proprietario.

5. Vincolo del salto di 2 classi

A fine lavori la prestazione energetica dell’immobile deve migliorare di almeno due classi e se ciò non è possibile (ad esempio per gli immobili storici), la classe di approdo deve essere almeno di un grado superiore a quella di partenza. Al fine di verificare il salto di classe, è necessario richiedere ad un tecnico abilitato la redazione di un Attestato di Prestazione Energetica dell’immobile prima dei lavori e uno dopo i lavori (qui puoi leggere come ottenere il certificato APE)

6. Vincolo degli interventi trainanti

Il decreto definisce degli interventi “trainanti”, che riguardano l’isolamento termico (cappotto) e gli impianti di climatizzazione (caldaie, pompe di calore). Almeno uno di questi interventi deve necessariamente essere effettuato per avere accesso al Superbonus.

7. Gli altri interventi di riqualificazione (trainati)

Ci sono anche altri interventi di riqualificazione energetica, che possono essere oggetto di detrazione 110%, se effettuati congiuntamente a quelli trainanti – anche se con detrazioni su un periodo di dieci anziché di cinque anni. Alcuni di questi sono: impianto fotovoltaico, sostituzione infissi ed in generale quelli che erano stati previsti con l’Ecobonus (art. 14 del Decreto Legge 4/06/2013 n.63).

8. La detrazione fiscale prevista dall’Ecobonus 110%

La detrazione fiscale Irpef è relativa alla spesa sostenuta per l’intervento, che ha comunque dei tetti massimi (qui puoi leggere i massimali di spesa). I costi per tipologia di intervento devono essere infatti inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e province autonome territorialmente competenti, di concerto con il Ministero.

9. Credito di imposta o sconto in fattura

La somma spesa per effettuare i lavori è detraibile in cinque anni. Ma la novità, introdotta dal Decreto Rilancio, è la possibilità generalizzata di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura da parte dei fornitori di beni e servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Quest’ultimo passaggio è molto importante perché, soprattutto per i lavori di rilevante importo che vanno detratti in 5 anni, il richiedente potrebbe non avere la capienza fiscale necessaria. Per cui è stato previsto che il credito d’imposta possa essere ceduto ad altri operatori, come ad esempio l’impresa stessa che esegue i lavori, ma anche agli istituti bancari.

10. Asseverazione di un tecnico

È necessaria l’asseverazione di un tecnico, estraneo al progetto di riqualificazione, che attesti la rispondenza dei lavori ai requisiti richiesti e la congruità delle spese. Il documento di asseverazione potrà essere richiesto a fine lavori o in corso d’opera e verrà tenuto in considerazione dal professionista abilitato (commercialista, CAF, periti contabili, ecc.) per la redazione del visto di conformità per l’accesso all’agevolazione, detrazione o credito d’imposta, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.

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