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Superbonus 110%: le parcelle dei professionisti rientrano nella detrazione

Buone notizie per tutti i contribuenti! Le parcelle dei professionisti relative alla spese di progettazione e di asseverazione dei documenti necessari ad ottenere il Superbonus, rientrano nella detrazione del 110%, anche con sconto in fattura o cessione del credito.

L’altra notizia positiva è che le parcelle per i lavori di progettazione e asseverazione sono calcolate in base al D. Min. Giustizia 17/06/2016, ovvero, in base ai parametri per i compensi per le opere pubbliche. Quindi nessuna corsa al rialzo dei prezzi.

Progetti, perizie, asseverazioni e visti: le parcelle dei professionisti rientrano nel Superbonus 110%

Progetti, perizie, asseverazioni e visti: per usufruire degli incentivi del Superbonus 110% occorre una squadra di professionisti che, passo dopo passo,  certifichi i vari passaggi per ottenere l’agevolazione fiscale.

Nella partita degli incentivi previsti dal Decreto Rilancio e dal Superbonus 110%, ormai in pieno svolgimento, un ruolo importante è quello giocato da tecnici abilitati.
 Non solo ingegneri ed architetti, ma anche commercialisti, consulenti del lavoro e geometri. Sono questi i professionisti chiamati a scendere in campo nella partita decisa per “vincere” il Superbonus 110%.

E’ una vera e propria squadra interdisciplinare  quella necessaria per eseguire i lavori agevolati e ottenere  l’agevolazione fiscale  prevista dal Decreto Rilancio. Scopriamo nel dettaglio quali sono i giocatori in campo.

Le parcelle dei professionisti per ottenere l’APE rientrano nelle detrazioni del Superbonus?

Per poter utilizzare il superbonus, sono necessari, prima di tutto, gli attestati di prestazione energetica dell’edificio, quelli  che comunemente  sono indicati con la sigla APE.

Questi attestati devono essere prodotti prima e dopo la realizzazione degli interventi agevolati. L’APE, infatti, serve a dimostrare il miglioramento della classe energetica apportato dai lavori effettuati.

I lavori, infatti, devono assicurare un incremento che non può essere inferiore alle due classi energetiche. Se questo non è possibile, per vincoli presenti sull’edificio, i lavori devono assicurare il conseguimento della classe energetica più alta (art. 119, comma 3, del DL 34/2020).

La certificazione APE deve essere rilasciata da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. I professionisti che possono rilasciare gli attestati sono gli ingegneri e gli architetti.

La norma prevede che le certificazioni possono essere rilasciate anche da geometri e periti che hanno conseguito l’abilitazione. (Scopri come ottenere l’APE).  

Le parcelle dei professionisti per ottenere le asseverazioni rientrano nel Superbonus 110%?

Per poter utilizzare il Superbonus 110% occorrono anche le asseverazioni relative alla sussistenza dei requisiti tecnici degli interventi di risparmio energetico agevolati al 110% e la corrispondente congruità delle spese sostenute per realizzare gli interventi.

In questo caso la platea dei professionisti che possono rilasciare le asseverazioni è più ristretta.

I Decreti del Mise hanno chiarito che i tecnici che possono rilasciare le asseverazioni sono quelli abilitati alla progettazione di edifici ed impianti, iscritti nei relativi ordini professionali.

Si tratta, quindi, di architetti ed ingegneri, ed entro alcuni limiti anche i geometri.

Restano esclusi, invece, tutti quei certificatori energetici che, pur potendo rilasciare l’APE, non possono compilare le asseverazioni perché non iscritti in appositi ordini professionali e non sono abilitati alla progettazione di edifici ed impianti.

I tecnici abilitati, in base al decreto del Mise, devono redigere le asseverazioni sui modelli conformi e trasmetterli all’Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori, attraverso un portale informatico, dopo averle sottoscritte, timbrate e digitalizzate.

Le parcelle dei fiscalisti rientrano nelle agevolazioni del Superbonus?

Nella partita Superbonus 110%, entrano in gioco, infine, anche i professionisti fiscali.

Il contribuente può, infatti, optare, al posto dell’utilizzo diretto delle detrazioni,  per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ad altri soggetti, banche comprese.

Ma in questi ultimi due casi è necessario un visto di conformità che certifichi l’intero processo .

Questo visto di conformità può essere rilasciato da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro.

L’Agenzia delle Entrate, in merito a questo punto, ha puntualizzato che il visto di conformità serve solo nel caso in cui si eserciti l’opzione della cessione o dello sconto in fattura.

In questa ipotesi, i professionisti fiscali  che appongono il visto sono tenuti anche a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici abilitati.

Anche in questo caso, le parcelle dei professionisti, rientrano nella detrazione del 110%, anche con sconto in fattura o cessione del credito.

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