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Il Superbonus 110% è legge. Proviamo a rispondere a qualche domanda dei nostri clienti.

Il Superbonus 110%  è legge. Confermato l’impianto normativo previsto nel Decreto Rilancio, con qualche novità. Sono previsti sconti per la riqualificazione energetica estesi anche alle seconde case. Ma, per quanto riguarda l’aspetto più importante, la cessione del credito o lo sconto in fattura, si attendono i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate, del Ministero dello Sviluppo Economico e la piattaforma informatica che consentirà lo scambio dei crediti d’imposta.

Il decreto legge Rilancio, dunque, ha appena concluso il suo iter e in questo modo è stato completato il quadro delle norme base che disciplinano il nuovo Superbonus  110% sui lavori in edilizia. Le domande dei cittadini sono tante, proviamo a far luce sui principali interrogativi dei contribuenti.  

A chi spetta il Superbonus 110%?

In seguito alla conversione in legge del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) si allarga la platea dei beneficiare del Superbonus al 110%: con l’approvazione di un emendamento la norma viene estesa anche alla seconda casa. I cittadini, dunque,  potranno effettuare lavori di riqualificazione energetica su due unità immobiliari. 

Le unità immobiliari possono essere  sia abitazioni secondarie sia uffici, negozi o capannoni (singolarmente accatastati o facenti parte di condomini), ma  il titolo di proprietà degli immobili deve essere posseduto da contribuenti “persone fisiche”,  non imprenditori o professionisti.

Restano fuori dalle agevolazioni fiscali del Superbonus 110% le case di lusso e gli alberghi. Niente agevolazioni fiscali, quindi,  per gli interventi su ville, castelli e case di lusso, cioè quegli immobili che il catasto individua nelle classi A1, A8 e A9. Respinta anche la proposta di estendere le agevolazioni agli immobili delle imprese turistiche e, dunque,  alle strutture alberghiere

La detrazione del ­­110%, dunque, spetta a:

  • persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa o professionale;
  • ai condomini (in questo caso le unità immobiliari possono essere destinate anche a uffici e negozi e i beneficiari indirettamente possono essere anche imprese o professionisti);
  • cooperative di abitazione a proprietà;
  • Iacp per abitazioni già assegnate;
  • Onlus, organizzazioni del volontariato e associazioni di promozione sociale;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui al decreto legislativo 242/1999, per lavori destinati ai soli immobili adibiti a spogliatoi

Quali sono gli interventi agevolabili definiti “trainanti”?

La detrazione del 110% è prevista per tre «interventi trainanti» nel risparmio energetico:

1. Il Cappotto, ovvero, l’isolamento termico delle superfici opache che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25%;

2. Gli interventi su parti comuni dell’edificio relativi alla sostituzione  d’impianti di climatizzazione sia a condensazione sia a pompa di calore;

3. Gli  interventi  di sostituzione di impianti di climatizzazione a pompa di calore su edifici unifamiliari

Gli interventi al 110% devono riguardare fabbricati esistenti. Tuttavia l’agevolazione si applica anche in presenza di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, lettera d, del decreto legislativo 380/2001 (Testo unico dell’edilizia).

Quali sono gli interventi  “trainati” che possono usufruire del Superbonus 110%?

Le tre tipologie di interventi definiti “trainanti” consentono di estendere la detrazione del 110% a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del decreto legge 63/2013, convertito dalla legge 90/2013. Si tratta ad esempio di:

  1. installazioni di impianti solari fotovoltaici (limite di spesa 48mila euro nel limite di 2.400 per kW) e sistemi di accumulo con limite di spesa di 1.000 euro per ogni kW di capacità di accumulo. Per interventi di ristrutturazione edilizia (anche se implicano una nuova costruzione nell’ambito di una ristrutturazione) e urbanistica, la detrazione si riduce a 1.600 € per kW. Infine, la detrazione  sul fotovoltaico è subordinata alla cessione in favore del Gse dell’energia in esubero, con divieto di altri incentivi.
  2. sostituzione degli infissi, schermature solari, nonché sistemi evoluti di termoregolazione e cioè dispositivi multimediali per controllo da remoto;
  3. micro-generatori, in sostituzione di impianti esistenti, con un risparmio di energia primaria stabilita con decreto;
  4. installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Che requisiti devono rispettare gli interventi per usufruire del Superbonus 110%?

Gli interventi per il risparmio energetico devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti in materia e, comunque, devono  assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, ovvero, almeno il raggiungimento di una classe più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape).

L’unico modo per usufruire dei vantaggi fiscali prodotti dal Superbonus 110%, infatti, è quello di dimostrare di aver migliorato la classe energetica della propria abitazione di almeno 2 classi. Per farlo occorrerà la produzione di una doppia certificazione APE, redatta ante (se non se ne ha già una) e post intervento di ristrutturazione, alla chiusura dei lavori. Qui puoi scoprire come ottenere la certificazione APE.

Se il fabbricato è sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 42/2004), oppure , se gli interventi “trainanti” sono vietati dai regolamenti edilizi, la detrazione si applica a tutti gli interventi trainati, anche in assenza di quelli trainanti così definiti nel comma 1 dell’articolo 119.

Prima di effettuare il lavoro , dunque, è necessario progettare gli interventi migliorativi per il salto di classe energetica, attraverso la progettazione energetica Disciplinata dall’Ex Legge 10/91, Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dal  D.Lgs 311/2006,  per verificare che l’intervento progettato garantisca il miglioramento energetico richiesto per ottenere il Superbonus.

Esistono dei massimali di spesa?

Tra le novità di maggior rilievo introdotte dalla commissione Bilancio spiccano i nuovi massimali di spesa nei condomini per il cappotto termico e per la sostituzione delle caldaie a condensazione con caldaie a pompa di calore. Scopriamo quali sono i massimali di spesa.

Il Cappotto termico

Per le coibentazioni il  bonus spetta anche sulle superfici inclinate, quindi, il Superbonus 110%,  consente di intervenire anche sui tetti.

Il limite di spesa degli interventi ammessi al bonus è fissato  in 50mila euro per  le villette a schiera, ovvero, per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che hanno ingresso indipendente o più accessi autonomi dall’esterno.

Per gli edifici composti da due a  otto unità immobiliari il limite di spesa passa da 60mila euro a 40mila euro per unità abitativa. Limite che scende a 30mila, moltiplicati per unità immobiliare,  nei condomini composti da più di otto unità.

Cappotto Termico

Tipo di EdificioSpesa Massima

Edifici unifamiliari.
50.000 €

Unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. 
40.000 € moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
30.000 € moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Sostituzione degli impianti di climatizzazione

Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione e delle caldaie centralizzate a condensazione, con caldaie a pompa di calore, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici,  la detrazione del 110%,  per gli edifici fino ad otto unità immobiliari, non può essere superiore a 20mila euro per appartamento.

Gli edifici con più di otto appartamenti, invece,  non possono superare il tetto di spesa di 15 mila euro per unità immobiliare.

Per le case unifamiliari o plurifamiliari  la sostituzione della caldaia dovrà essere ricompresa in un massimale di spesa pari a 30mila euro.  L’agevolazione viene riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Sostituzione impianti di climatizzazione invernale

Tipo di Edificio Spesa Massima

Abitazioni unifamiliari o plurifamiliari.
30.000 €

Edifici composti fino a 8 unità immobiliari.

20.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Condomini composti da più di 8 unità immobiliari.

15.000 € moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Cessione del bonus o sconto in fattura?

Il pacchetto normativo del Superbonus 110% consente di cedere il credito corrispondente alle detrazioni, nuove e precedenti.

 La detrazione può essere trasformata in un contributo sotto forma di sconto fattura, fino all’importo massimo del corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore.  Quest’ultimo lo può utilizzare come credito d’imposta, oppure, lo può cedere ad altri, incluse banche e operatori finanziari.

 I destinatari del credito d’imposta lo utilizzeranno su cinque anni o dieci, come previsto dalla legge originaria. Il contribuente può anche trasformare la detrazione in credito d’imposta con facoltà di cederlo ad altri soggetti comprese banche e intermediari finanziari. Questa doppia facoltà vale non solo per gli interventi di ecobonus ammessi al 110%, ma anche per altri interventi sostenuti negli anni 2020 e 2021.

Lo sconto in fattura

Lo sconto in fattura consiste in un «contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi, recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari».

Per questo nuovo «sconto in fattura», pertanto, a differenza di quello che era previsto in precedenza (e ancora in vigore), la riduzione del prezzo della fattura del fornitore, tramite il contributo, può essere di un importo anche inferiore rispetto al valore nominale della detrazione fiscale e fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto.

Per lo «sconto in fattura» di tutti i crediti edili (come per le cessioni di questi crediti) è richiesto il visto di conformità, il quale consiste nell’attestare la conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Possono rilasciare il visto i dottori commercialisti, gli esperti contabili, i consulenti del lavoro, i periti ed esperti iscritti negli elenchi tenuti dalle Cciaa e i responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf.

La cessione del credito

I contribuenti  (anche se non incapienti), al posto dell’utilizzo diretto della detrazione nei 5 anni previsti,  possono optare per la cessione del relativo «credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari».

La cessione del credito potrà essere effettuata anche a un prezzo inferiore rispetto al valore nominale della detrazione fiscale.

I dati relativi alle opzioni di cessione dei crediti o «sconto in fattura» dovranno essere comunicati esclusivamente in via telematica all’agenzia delle Entrate, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità, in base alle modalità attuative che verranno stabilite da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle  Entrate, entro ­30 giorni dall’entrata in vigore della legge, ovvero dal 18 luglio.

Quali sono le spese che possono essere oggetto di sconto fattura o cessione del credito?

Il bonus prevede che possono usufruire delle agevolazioni fiscali i seguenti lavori edilizi:

 1. Recupero patrimonio edilizio ai sensi dell’articolo 16 bis lettere A e B del Tuir (manutenzione ordinaria condomini e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché , ristrutturazione edilizia per altri edifici residenziali);

2. Interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del Dl 63/2013 e quelli appena introdotti con l’articolo 119 del decreto Rilancio;

3. Adozione misure antisismiche di cui all’articolo 16 del 63/2013 e quelle introdotte con l’articolo 119;

4. Recupero e restauro facciata edifici esistenti anche se solo di pulitura o tinteggiatura (legge 160/2019, detrazione del 90%);

 5. Installazione impianti fotovoltaici (detrazione del 50%) e quelli appena introdotti con l’articolo 119 del medesimo decreto Rilancio (detrazione 110%);

6. Installazione colonnine di ricarica veicoli elettrici.

Quali sono  le asseverazioni  che servono?

Oltre al visto di conformità di un soggetto abilitato alla trasmissione delle dichiarazione (commercialista, consulente del lavoro, periti camerali) o direttore di Caf che attesti la regolarità della documentazione e dei presupposti che danno diritto alla detrazione, serve il visto di asseverazione rilasciato da un tecnico abilitato che deve certificare:

  1. Il rispetto dei «requisiti tecnici minimi», che verranno stabiliti da uno o più decreti interministeriali attuativi;
  2. La congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Una copia di questa asseverazione deve essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Enea, con le modalità che dovranno essere adottate da un decreto del Mise.

E’ importante ribadire che per usufruire del Superbonus 110% i lavori effettuati devono garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari.  Se questo non è possibile si deve assicurare il conseguimento della classe energetica più alta.

Quali sono le procedure che il contribuente deve rispettare per ottenere il Superbonus 110%?

Per ottenere il superbonus 110% il contribuente deve:

  1. Acquisire l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) prima dell’intervento;
  2. Chiedere uno o più preventivi in merito ai lavori da realizzare;
  3. Acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato, che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti tecnici richiesti e la congruità delle spese;
  4. Acquisire l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) post-intervento;
  5. Pagare le spese con bonifico, indicando la causale del versamento, il C.F. del beneficiario della detrazione, il numero di P.IVA del professionista o dell’impresa che ha effettuato i lavori;
  6. Inviare, tramite tecnici abilitati,  le asseverazioni e l’APE all’ENEA .