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Superbonus 110%, in attesa dei decreti attuativi ecco 3 cose che possiamo fare.

Tutti stanno aspettando i decreti attuativi del Superbonus 110%. Prima della loro pubblicazione è difficile avere indicazioni attendibili sulle misure fiscali previste nel Decreto Rilancio. E quindi? Che cosa è possibile fare nel frattempo? Qualcosa di operativo si può già fare, mettendo, però, in conto che ancora non è tutto chiaro e c’è ancora qualche limitazione.

Superbonus 110% c’è attesa per i provvedimenti attuativi.

C’è attesa per i provvedimenti attuativi del Superbonus 110% previsti nel Decreto Rilancio. L’attesa dovrebbe finire il 18 luglio con la pubblicazione della Legge di Conversione del D.L. n. 34/2020.

Le misure più aspettate da contribuenti, professionisti, imprese e banche,  sono certamente le Misure Fiscali, quelle contenute negli art. 119 e 121 del Titolo VI, relative alle modalità di fruizione dello sconto in fattura e della cessione del credito.

Ma, per rendere operative le detrazioni fiscali, si dovranno, comunque, attendere le Linee guida dell’Agenzia delle Entrate e del Ministro dello Sviluppo Economico. Quindi la data del 18 luglio è solo indicativa.

Il Ruolo dell’Agenzia delle Entrate

Le linee guida dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 34/2020, dovranno stabilire:

  1. Le modalità attuative per la comunicazione delle due opzioni previste al posto delle detrazioni fiscali, ovvero, sconto in fattura e cessione del credito;
  2. Le regole per l’effettuazione dei controlli e dell’eventuale recupero degli importi non dovuti, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico

Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Conversione del D.L. n. 34/2020, dovrà chiarire:

  1. Le modalità di trasmissione delle certificazioni e della congruità delle spese sostenute, firmate da un tecnico abilitato;
  2. Le modalità per la trasmissione telematica all’ENEA della documentazione necessaria per usufruire del Superbonus 110%.

In attesa dei provvedimenti attuativi è possibile svolgere alcune attività di preparazione per accedere al Superbonus 110%. Scopriamo quali.

Nell’attesa che l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dello Sviluppo Economico pubblichino tutte le coordinate ai contribuenti in materia di Superbonus 110%, chiarendo il quadro di quello che sarà necessario fare per accedere allo sconto fiscale, è possibile giocare d’anticipo, iniziare a muoversi e farsi trovare preparati. 

Ecco 3 cose operative che possiamo fare per ingannare l’attesa e farci trovare pronti.

La certificazione APE

 

La prima cosa da fare per ottenere il Superbonus 110% è dotarsi di una Certificazione APE prima dell’inizio dei lavori.

Prima di aprire il cantiere sarà, dunque, necessario conoscere la classe energetica del proprio edificio e le sue caratteristiche impiantistiche e strutturali.

L’unico modo per usufruire dei vantaggi fiscali del Superbonus 110%, infatti, è quello di dimostrare di aver migliorato la classe energetica della propria abitazione di almeno 2 classi.

Per farlo occorrerà la produzione di una doppia Certificazione APE, redatta ante (se non se ne ha già una) e post intervento di ristrutturazione.

Qui puoi scoprire come ottenere la certificazione APE.

La valutazione degli aspetti burocratici legati al Superbonus 110%

Oltre ad essere in possesso di una Certificazione Ape sullo stato di fatto dell’edificio, per capire meglio le Misure Fiscali previste nel Superbonus 110%, serve un’attenta analisi delle questioni burocratiche. 

È fondamentale, infatti, capire se vi sia conformità tra gli interventi da effettuare sull’edificio per migliorare la classe energetica e i regolamenti urbanistici, edilizi e amministrativi del proprio comune di residenza.

Questa fase è fondamentale per individuare eventuali criticità, valutare soluzioni alternative, ottenere i permessi per procedere con i lavori ed usufruire del Superbonus 110%.

Il Superbonus 110% prevede che i vantaggi fiscali spetteranno anche per i lavori effettuati sugli edifici sottoposti ai vincoli del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Uno degli aspetti innovativi del “Decreto Rilancio” è proprio quello di consentire ai cittadini e alle imprese di far salire sul maxi sconto anche i lavori di riqualificazione su edifici vincolati, in cui gli interventi “trainanti”, sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.

A prevedere questa possibilità, infatti, è il comma 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, secondo cui l’aliquota agevolata si applica anche a tutti gli interventi di riqualificazione energetica contenuti nell’articolo 14 del Decreto legge 63/2013.

Secondo l’emendamento approvato nella commissione Bilancio della Camera se l’edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Dlgs 22 gennaio 2004 n. 42 o gli interventi sull’involucro e sugli impianti di riscaldamento sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica comunque a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, anche se non eseguiti congiuntamente a quelli definiti “trainanti”.

Il vincolo legislativo per usufruire delle agevolazioni fiscali resta comunque il miglioramento della classe energetica dell’edificio (Comma 3 dell’art.119 D.L. Rilancio).

In altre parole sugli immobili vincolati sui quali non è possibile fare il salto di due classi energetiche, basterà dimostrare che gli interventi da fare garantiscono il raggiungimento della classe energetica più alta.

Dovrebbe funzionare così: per gli edifici vincolati, nei quali sia impossibile realizzare una delle tre tipologie di interventi, definiti “trainanti” nelle norme del Decreto Rilancio, a causa di regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, gli altri interventi rientranti nell’ Ecobonus ordinario saranno  comunque agevolati al 110%.

Per avere la certezza occorrerà aspettare i decreti attuativi ma, verificare i possibili vincoli a cui è sottoposta l’abitazione destinataria dei lavori, è una delle tre cose che possiamo fare per ingannare l’attesa e farci trovare preparati.  

La valutazione di fattibilità

Prima di effettuare il lavoro è necessario progettare gli interventi migliorativi, attraverso la progettazione energetica Disciplinata dall’Ex Legge 10/91, Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dal  D.Lgs 311/2006,  per verificare che l’intervento progettato garantisca il miglioramento energetico richiesto per il Superbonus.

Si tratta di una fase di diagnosi completa del fabbricato non necessariamente troppo dettagliata, in quanto, qualora i lavori non siano effettuati, resterà una spesa pura, non detraibile.

Questo passaggio consente di individuare i lavori necessari per migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio e per preparare una valutazione di fattibilità tecnico economica iniziale, documento essenziale per poter valutare se vi sono i requisiti per poter fruire delle detrazioni previste dal Superbonus 110%.

Adempimenti per ottenere il Superbonus 110%.

In ogni caso per usufruire del Superbonus 110%, il contribuente deve:

  1. Acquisire l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) prima dell’intervento;
  2. Chiedere uno o più preventivi in merito ai lavori da realizzare;
  3.  Acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato, che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti tecnici richiesti e la congruità delle spese;
  4. Acquisire l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) post-intervento;
  5. Pagare le spese con bonifico, indicando la causale del versamento, il C.F. del beneficiario della detrazione, il numero di P.IVA del professionista o dell’impresa che ha effettuato i lavori;
  6. Inviare le asseverazioni e l’APE all’ENEA per ottenere i vantaggi fiscali previsti dal Decreto Rilancio.