I DPI (dispositivi di protezione individuale) hanno durata limitata e periodicamente vanno controllati nel loro stato di efficienza e sostituiti una volta giunta la loro scadenza. Importante è anche lo stato di conservazione del prodotto! Fondamentale è anche verificare ambiente e che non vengano esposti a fonti di calore o ambienti di forte umidità (in grado di modificarne o azzerarne l’efficacia).
Tutte le informazioni sono riportate nel libretto d’uso e manutenzione del dispositivo.
Riferimenti di legge relativi alla scadenza e al controllo dei DPI
Le leggi principali a cui dobbiamo far riferimento sono due:
- Il D.Lgs 81/2008, art. 77 comma 4: “il datore di lavoro […] assicura le sostituzioni necessarie secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”
- Il Regolamento Europeo 2016/425 (che disciplina la fabbricazione dei DPI) allegato II art. 2.4: “Se è noto che le prestazioni di progetto di un nuovo DPI possono deteriorarsi notevolmente con l’invecchiamento, il mese e l’anno di fabbricazione e/o, se possibile, il mese e l’anno di scadenza devono essere marchiati in modo indelebile e inequivocabile su ciascun esemplare di DPI immesso sul mercato e sui relativi imballaggi”.
Tutte le scadenze per ogni singolo dispositivo di sicurezza
1. Elmetti protettivi: 5 anni;
L’elmetto ha una durata di 5 anni, sempre che sia utilizzato conformemente alle istruzioni del fabbricante e sempre ché sia stato stoccato, in caso di non utilizzo, in luogo adatto.
2. Tute protettive: 5 anni;
3. Mascherine: fino a 5 anni;
A seconda della tipologia di mascherina (chirurgica, FFP2, FFP2 con valvola, FFP3, FFP3 con valvola) e della marca, le mascherine hanno una durata protettiva che sulle migliori garantisce sicurezza fino a 5 anni dalla data di produzione.
4. Tappi da lavoro per protezione udito: fino a 10 anni.
E’ importante ricordare anche che alcuni di questi dispositivi sono monouso, e che quindi una volta utilizzati hanno necessità di essere sostituiti per sicurezza sulla loro efficacia!